Sez. 5, Sentenza n. 18570 del 21/03/2001 Cc. (dep. 08/05/2001) Rv. 218788 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | - Giudizio abbreviato - Sospensione dei termini - In ragione della particolare complessità del processo - Possibilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La previsione, anche per il giudizio abbreviato, della possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2 comma 1 legge 5 giugno 2000 n. 144) trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che consente di procedere ad integrazioni probatorie, sia di ufficio, che con riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell'imputato; ne consegue che anche tale giudizio può connotarsi come "particolarmente complesso", senza che tale connotazione ne contraddica la natura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 144 art. 2, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)