Sez. 1, Sentenza n. 13766 del 07/11/2001 (Rv. 550059 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Rifiuto ingiustificato di una delle parti di sottoporsi a prelievi ematici - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. - Legittimità - Rifiuto motivato da esigenze di tutela della riservatezza ai sensi della legge n. 675 del 1996 - Rilevanza - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esami ematologici, che non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1996 num. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)