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Sez. 1, Sentenza n. 692 del 24/01/1998 (Rv. 511905 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici - Argomento di prova traibile dal giudice ai fini della decisione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511905-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fornire il convincimento del giudice rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, non potendosi, al riguardo, trarre argomento contrario dalla giurisprudenza costituzionale che, nella materia, si è pronunciata per l'illegittimità delle norme processuali penali che consentono il prelievo ematico coattivo. Nella specie, infatti, si tratta di valutare non la legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche sul DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e l'incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti in corso di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)