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Sez. 1, Sentenza n. 14910 del 17/11/2000 (Rv. 541834 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova genetico ematologica - Rifiuto ingiustificato - Rilevanza probatoria - Configurabilità - Questione di costituzionalità dell'art. 269 cod. civ. in rif. all'art. 32 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541834-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma secondo cod. civ. in riferimento all' articolo 32 Cost. nella parte in cui consente che dal rifiuto del consenso ai prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA possano trarsi argomenti di prova contrari alla parte; infatti, dalla norma non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto cui è rivolto l'ordine piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno al mezzo istruttorio, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)