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Sez. 1, Sentenza n. 27121 del 11/07/2006 Cc. (dep. 01/08/2006) Rv. 235265 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Successivo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Soluzione interpretativa per vicenda di fatto identica - Esclusione del reato - Sussistenza del mero illecito amministrativo - Revoca della sentenza di condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235265-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma. La predetta disposizione non può, invece, trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 16, Legge 21/05/2004 num. 128, Legge 31/03/2005 num. 43 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/2004 num. 72 art. 1, Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 3 com. 3 n. 5, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)