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Sez. 1, Sentenza n. 21860 del 21/04/2004 Cc. (dep. 07/05/2004) Rv. 228512 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina - Mezzo appartenente a persona estranea al reato - Onere della prova dell'estraneità - Oggetto.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228512-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, previsti dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998, perché possa qualificarsi persona estranea ed incolpevole, facendo così valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione, ha l'onere di provare l'assenza di una condotta colposa, l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di dissequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleggiato il bene ad una terza società, mancando un collegamento diretto tra la prima e l'autore del reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)