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Sez. L, Sentenza n. 3015 del 16/05/1984 (Rv. 435056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DETERMINAZIONE DEL SUDDETTO PERIODO DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DETERMINAZIONE DEL SUDDETTO PERIODO DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - IRRILEVANZA.*

In caso di reiterazione delle assenze del lavoratore per malattia, il superamento del così detto pericolo di comporto costituisce causa sufficiente per il licenziamento senza necessità di una ulteriore valutazione dell'interesse dell'impresa e senza che sia dato distinguere tra superamento determinato da un'unica malattia e quello determinato da una pluralità di manifestazioni morbose (così detto comporto frazionato o per sommatoria), restando irrilevante altresì che la Determinazione del suddetto periodo risulti dalle norme regolatrici del rapporto di lavoro o debba essere effettuata dal giudice secondo equità, in applicazione del residuale criterio di equità di cui all'art. 2110 cod. civ. (V 2090/81, mass n 412811; (V 4333/81, mass n 415025; (V 4378/81, mass n 415074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)