Sez. L, Sentenza n. 4331 del 03/07/1981 (Rv. 415025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'art 2110, secondo comma, cod civ - che, per il 'caso di malattià del lavoratore, attribuisce al datore di lavoro la facolta di recedere dal rapporto dopo il protrarsi dell'impossibilita della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equita (cosiddetto periodo di comporto) - prevale, come lex specialis, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni, ed in particolare sugli artt 1256 e 1464 cod civ, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n 604) e si riferisce tanto all'ipotesi della malattia a carattere unitario e continuativo, quanto a quella di episodi morbosi che si succedano a brevi intervalli (cosiddetta morbilita eccessiva). (V 2090/81, mass n 412811; (V 1371/81, mass n 411996; (V 1364/81, mass n 411988).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)