Sez. L, Sentenza n. 1872 del 06/03/1985 (Rv. 439789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha modificato l'art. 2103 cod. civ.) è applicabile anche agli enti pubblici economici. Pertanto, il dipendente dell'e.N.E.L., che sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva - se non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi; né il diritto alla promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (Conf 2518/82, mass n 420384; (Conf 5673/81, mass n 416368).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)