Sez. L, Sentenza n. 11107 del 25/08/2000 (Rv. 539753 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordi sindacali - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad accordi applicabili al solo personale in organico e prevedenti il diritto all'assunzione presso altro ente soltanto previa domanda dell'interessato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (In base al suddetto principio la S.C. - in un giudizio instaurato da un ex dipendente dell'ACIST - Associazione Corsi Istruzione Preparazione Tecnica per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli e della sussistenza dell'obbligo della propria assunzione da parte dell'ENAIP - ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che dall'accordo del 2 agosto 1994, concluso tra l'ENAIP, il CAPAC e le OOSS, e dalle altre convenzioni richiamate dal ricorrente non si potesse ricavare l'esistenza di alcun diritto di quest'ultimo di essere assunto dall'ENAIP, poiché tali fonti contrattuali richiamavano il solo personale in organico - di cui non era risultato far parte il ricorrente - e prevedevano il passaggio di esso non in modo automatico, ma tramite un procedimento che richiedeva la domanda dell'interessato, nella specie inesistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)