Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2001 (Rv. 545279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordi sindacali - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di lavoro degli autoferrotranvieri e di procedimento per l'esonero in caso di scarso rendimento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono tuttavia censurabili in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C., in un giudizio instaurato da un ex autoferrotranviere, dipendente dell'AMAT, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento, e ciò in ragione del mancato rispetto dell'iter procedimentale contrattualmente stabilito per pervenire a detto esonero, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito la quale - sulla premessa dell'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947 che prevedeva, prima del procedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento del lavoratore, lo svolgimento di una fase propedeutica, contemplante, fra l'altro, il coinvolgimento delle commissioni interne - aveva affermato, nel respingere la domanda, che il trasferimento, disposto dal C.C.N.L. del luglio 1976, delle prerogative, già affidate alle commissioni interne, alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza, alle rappresentanze sindacali, doveva ritenersi limitato ai soli diritti sindacali; senza con ciò indagare sul significato dell'espressione "diritti sindacali" contenuto nel C.C.N.L. e sull'ampiezza dei compiti affidati ai rappresentanti dei lavoratori, e quindi omettendo di verificare se, nonostante l'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947, fosse o meno rimasta in vita la clausola di tale accordo che prevedeva la partecipazione di tali rappresentanti sindacali in una fase preliminare, volta ad invitare il lavoratore a migliorare il proprio rendimento prima del definitivo esonero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)