Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 13/02/1988 (Rv. 457615 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
La necessità idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 della legge n. 392 del 1978 ed 1 bis della legge n. 93 del 1979, a consentire il recesso del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo e, pertanto, deve corrispondere non alle situazioni delineate dagli artt. 2045 cod. civ. e 54 cod. pen. ma ad una rilevante esigenza del soggetto per il quale viene invocata, determinata da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro (nella specie, l'attività professionale di un figlio medico), che devono essere esaminate dal giudice attraverso la valutazione degli elementi obiettivi all'uopo offerti dal locatore. (Conf 3461/84, mass n 435481; (Conf 2075/83, mass n 426931; (Conf 5023/82, mass n 422950; (Conf 3973/82, mass n 421921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)