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Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 24/03/1983 (Rv. 426931 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO PER NECESSITÀ - NECESSITÀ EX ARTT. 73 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426931-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO PER NECESSITÀ - NECESSITÀ EX ARTT. 73 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - NOZIONE.*

La necessità idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 della legge n. 392 del 1978 e 1-bis della legge n. 93 del 1979, a consentire il recesso del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo, non più qualificata con le tradizionali connotazioni di "urgente ed improrogabile" di cui all'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, e corrispondere ad una rilevante esigenza del soggetto per cui viene invocata, determinata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, le quali devono essere esaminate dal giudice attraverso la valutazione degli elementi obiettivi all'uopo offerti dal locatore. (Conf 5023/82, mass n 422950; (Conf 3973/82, mass n 421921).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)