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Sez. 3, Sentenza n. 3461 del 09/06/1984 (Rv. 435481 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435481-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*

La necessità idonea, ai sensi dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nel testo modificato dall'art. 1 - bis della legge 31 marzo 1979 n. 93), a legittimare il recesso del locatore da locazione non abitativa va intesa - anche in relazione alla mancata riproduzione nell'art. 79 citato dell'aggettivazione di detta necessità come urgente ed improrogabile (che appariva nell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253) - in senso relativo e non assoluto, ossia come obiettiva e non pretestuosa esigenza del locatore meritevole, in rapporto alla particolare situazione, di tutela ma scevra da elementi di drammaticità e di urgenza. (Conf 748/84, mass n 432998; (Conf 2075/83, mass n 426931; (Conf 699/82, mass n 418491; (Conf 1823/82, mass n 419664; (Conf 5023/82, mass n 422950).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)