Sez. 1, Sentenza n. 7037 del 07/07/1999 (Rv. 528373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Prevalenza della copia - Conseguenze nel caso di incompletezza della copia dell'atto di citazione che non consenta la cognizione di elementi essenziali dell'atto - Nullità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
In caso di discordanza tra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo, dovendosi garantire l'affidamento del destinatario sull'atto ricevuto, e gravando, pertanto, sull'attore l'onere di verificare la rispondenza all'atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell'ipotesi in cui quest'ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla "editio actionis" ed alla "vocatio in ius", la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cod.proc.civ.(Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice pace impugnata in quanto la copia notificata dell'atto di citazione, composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell'udienza.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)