Sez. L, Sentenza n. 2868 del 23/04/1986 (Rv. 445908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - "CASO DI MALATTIA" - ESTENSIONE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE SOLTANTO IL CASO DI MALATTIA A CARATTERE UNITARIO E CONTINUATIVO - INTEGRAZIONE SECONDO GLI USI E L'EQUITÀ AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPUTO PER SOMMATORIA E DEL C.D. TERMINE ESTERNO - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - "CASO DI MALATTIA" - ESTENSIONE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE SOLTANTO IL CASO DI MALATTIA A CARATTERE UNITARIO E CONTINUATIVO - INTEGRAZIONE SECONDO GLI USI E L'EQUITÀ AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPUTO PER SOMMATORIA E DEL C.D. TERMINE ESTERNO - OBBLIGATORIETÀ.*
L'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevale, come norma speciale, sia sulla disciplina generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ. sia su quella dei licenziamenti individuali di cui alla legge 14 luglio 1966 n. 604 ed il caso di malattia, cui la stessa norma fa riferimento, comprende e l'ipotesi di malattia a carattere unitario e continuativo e quella del succedersi di episodi morbosi della stessa o di diversa natura (C.d. morbilità discontinua). Ne consegue che, quando la contrattazione collettiva preveda e disciplini soltanto la prima ipotesi, disinteressandosi della seconda, si deve far ricorso ai gradati criteri degli Usi e dell'equità integrativa ai fini della Determinazione e del periodo di comporto per sommatoria delle singole assenze e del più ampio termine (C.d. termine esterno, che può anche essere commisurato in quello di efficacia del contratto collettivo) entro cui queste devono essersi verificate. (V 4328/83, mass n 429232; (V 4181/83, mass n 429126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)