Sez. L, Sentenza n. 3213 del 02/04/1987 (Rv. 452276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA A CARATTERE UNITARIO O SUCCESSIONE DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CONDIZIONI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE LA SOLA IPOTESI DI MALATTIA A CARATTERE UNITARIO - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIE E DEL COSIDDETTO TERMINE ESTERNO - NECESSITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA A CARATTERE UNITARIO O SUCCESSIONE DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CONDIZIONI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE LA SOLA IPOTESI DI MALATTIA A CARATTERE UNITARIO - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIE E DEL COSIDDETTO TERMINE ESTERNO - NECESSITÀ - CRITERI.*
L'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevale, come norma speciale, sia sulla disciplina generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ. sia su quella dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604 del 1966, ed il caso di malattia, cui la stessa norma fa riferimento, comprende sia l'ipotesi di malattia a carattere unitario e continuativo sia quella del succedersi di episodi morbosi della stessa o di diversa natura (cosiddetta morbilità discontinua), sicché anche in tale ipotesi la legittimità del recesso è subordinata solo al decorso del periodo di comporto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una giusta causa di un giustificato motivo ai sensi della legge predetta. Inoltre, quando la contrattazione collettiva preveda e disciplini soltanto la prima ipotesi, disinteressandosi della seconda, si deve far ricorso ai gradati criteri degli Usi e dell'equità integrativa, ai fini della Determinazione e del periodo di comporto per sommatoria delle singole assenze (cosiddetto termine interno) e del più ampio termine (cosiddetto termine esterno, che può anche essere commisurato in quello di efficacia del contratto collettivo) entro cui queste devono essersi verificate. (Conf 2868/86, mass n 445908; (Conf 2490/86, mass n 445586, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)