Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 15/02/2007 (Rv. 594905 - 01)
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE | Previsione per legge o per statuto di soggetto con funzioni vicarie del soggetto preposto all'ente - Potere del sostituto - Presupposti - Mancata indicazione nell'atto posto in essere dal sostituto del "titolo" legittimante la sostituzione - Presunzione "iuris tantum" di esistenza dell'impedimento del sostituito - Conseguenze - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo promossa in via di urgenza dal vicepresidente della Regione Puglia.
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE
Nell'ipotesi di impossibilità di esercizio delle funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge ovvero i relativi statuti prevedano la figura del vicario, quest'ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell'atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il "titolo" (assenza, impedimento temporaneo o altro) che legittima l'esercizio della potestà; quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall'atto, deve presumersi (con presunzione "iuris tantum") che l'esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi interessati a doverne dedurre e provare l'insussistenza. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal vicepresidente della Regione Puglia era carente di "ius postulandi", appartenendo per statuto la rappresentanza in giudizio della Regione unicamente al presidente, cui compete di conferire il relativo mandato, successivamente alla conforme deliberazione della giunta regionale, alla quale spetta ogni decisione sulle liti attive e passive).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)