Sez. 1, Sentenza n. 12919 del 29/09/2000 (Rv. 540607 - 01)
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE | Previsione per legge o per statuto di soggetto con funzioni vicarie del soggetto preposto all'ente - Potere del sostituto - Presupposti - Mancata indicazione nell'atto posto in essere dal sostituto del "titolo" legittimante la sostituzione - Presunzione iuris tantum di esistenza dell'impedimento del sostituito - Conseguenze - Fattispecie in tema di atto posto in essere dal vicepresidente dello IACP.
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE
Nell'ipotesi di impossibilità di esercizio delle relative funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge, ovvero gli statuti dei suddetti enti, prevedano la figura del "vicario", quest'ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell'atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il "titolo" (assenza, impedimento temporaneo o altro) che legittima l'esercizio della potestà; quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall'atto, deve presumersi (con presunzione "iuris tantum") che l'esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi che ne abbiano concreto e tutelato interesse a dover dedurre e provare l'insussistenza delle condizioni previste per l'esercizio della potestà di sostituzione (Fattispecie relativa ad atto di rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare sottoscritto dal vicepresidente dello IACP, a norma dell'art. 11 dello statuto dell'istituto, senza che risultasse dall'atto la circostanza legittimante la sostituzione del presidente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)