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Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 13/08/1999 (Rv. 529320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Tribunale per i minorenni - Provvedimento di affido a terzi con imposizione di psicoterapia al minore e prescrizione di consulenza di mediazione ai genitori - Conferma della Corte di Appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il provvedimento reso dalla Corte d'Appello, Sezione minorenni, in sede di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni, a norma degli articoli 330 e 336 cod. civ., ha disposto, in pendenza del giudizio di separazione, l'affidamento del minore al Comune affinché lo mantenga in regime di semiconvitto in istituto, controllandone la situazione, organizzandone il tempo libero, applicando le cure mediche necessarie e prescrivendo ai genitori di mantenere la figlia in regime di psicoterapia, di collaborare con i servizi sociali e di ricorrere ad una consulenza di mediazione, poiché ha natura di volontaria giurisdizione, non è diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi ma unicamente a tutelare l'interesse del minore ed è sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, non è idoneo, nonostante l'implicazione nella fattispecie del diritto alla salute, a produrre effetti irreversibili e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)