Sez. U, Sentenza n. 3387 del 02/04/1998 (Rv. 514129 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimenti del Tribunale per i minorenni - Reclamo alla Corte d'Appello - Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4 secondo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 (che richiama il citato art. 330 cod. civ.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all'autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 14 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)