Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 02/02/2001 (Rv. 543607 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Prospettazione di "error in procedendo" per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - Esame diretto degli atti processuali da parte della Cassazione - Configurabilità - Fattispecie in tema di simulazione per interposizione fittizia di persona.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La denuncia della violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda e di non esaminare domande nuove proposte tardivamente, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte al fatto, con il conseguente potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali al fine di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa. (Nella specie il ricorrente, assumendo che la domanda di simulazione, nella forma della interposizione fittizia di persona, fosse stata proposta tardivamente, censurava che i giudici d'appello avessero ritenuto ritualmente introdotta, sin dall'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa eccezione al fine di paralizzare la pretesa creditoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)