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Sez. L, Sentenza n. 1108 del 09/02/1999 (Rv. 523083 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Extrapetizione - Estremi - Accertamento - Poteri della Corte di cassazione - Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523083-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

L'art. 112 cod. proc. civ. impone al giudice di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della pretesa. Qualora venga denunciata con ricorso per cassazione la violazione della suddetta regola, essendosi in presenza di un problema di natura tipicamente processuale, la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere al diretto esame degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata da extrapetizione e quindi nulla la sentenza di appello che - in un giudizio nel quale la materia del contendere era costituita dal riconoscimento del diritto alla conservazione di un assegno ordinario di invalidità come effetto giuridico dell'irrevocabilità del medesimo derivante da un precedente giudicato - aveva giustificato il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in esito all'accertamento della riduzione della capacità di lavoro dell'assicurata al di sotto dei limiti legali, costituente un fatto la cui esistenza non era stata minimamente dedotta e neppure costituiva un possibile sviluppo delle questioni sottoposte all'esame del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)