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Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/05/2004 (Rv. 572960 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Controversie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572960-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248, all. F del 1865, stante l'inidoneità di tale "actus rescindens" ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi, perciò stesso, consistenza di diritti soggettivi. (Cfr. Corte cost. 17 luglio 2000, n. 292, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998. La S.C. ha ulteriormente specificato che la regola di giurisdizione non muta per i procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, i cui artt. 6 e 7 si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto, me non riguardano quella relativa all'esecuzione del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)