Sez. 1, Sentenza n. 13001 del 17/06/2005 (Rv. 582347 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Qualificazione come occupazione appropriativa - Ricorso per cassazione - Specificazione del fatto costitutivo della pretesa come usurpativo - Inammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La diversità, sotto il profilo della "causa petendi", delle figure dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa (rispettivamente caratterizzate, l'una, dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l'altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità) comporta che l'omessa doglianza delle parti sulla qualificazione dell'occupazione medesima in termini appropriativi determina l'irretrattabilità della questione per il formarsi del giudicato interno sul punto e che il ricorso per cassazione non può essere formulato nel senso di interpretare la fattispecie in termini di occupazione usurpativa e censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha liquidato il risarcimento integrale, senza che rilevi in contrario lo "ius superveniens" di cui al comma 7-bis dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65 della legge n. 662 del 1996, che ha dettato criteri per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ma non ha impedito la deduzione, fin dall'origine, come "causa petendi" della controversia, dei presupposti dell'occupazione usurpativa, e, ancor meno, può aver inciso sul rispetto delle regole costituite dal divieto di proporre in sede di legittimità questioni nuove che comportino, attraverso la prospettazione di differenti circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, così da alterare, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione mai prima illustrato, l'oggetto sostanziale della domanda stessa e i termini della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)