Sez. L, Sentenza n. 11540 del 28/12/1996 (Rv. 501531 - 01)
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Contratti per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso - Disciplina ex. art. 4 legge n. 91 del 1981 - Prova per testi di pattuizioni costituenti parte integrante dell'assetto negoziale realizzato con detto contratto - Inammissibilità - Poteri del giudice ex. art. 421 cod. proc. civ. - Sussistenza.
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO
La disposizione dell'art.4 della legge 23 marzo 1981 n. 91, che impone la forma scritta "ad substantiam" del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, non consente - in base al principio posto dall'art. 2725 cod. civ. - la prova per testi di pattuizioni che costituiscono parte integrante dell'assetto negoziale realizzato con detto contratto; l'applicazione di tale principio non trova deroghe nel rito del lavoro, posto che l'art. 421 cod. proc. civ., quando consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale in via generale negli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ., e non, invece, a quelli stabiliti dall'ordinamento per determinati e specifici atti in ordine alla forma, sia "ad substantiam" che "ad probationem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)