Sez. L, Sentenza n. 2053 del 14/03/1990 (Rv. 465886 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO - AMMISSIONE DI PROVE GENERICHE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO - AMMISSIONE DI PROVE GENERICHE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
Con riguardo all'ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore, che richiede all'i.N.P.S. la Costituzione della rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, - esercitando in tal modo la facoltà prevista in suo favore dall'art. 13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962 - è tenuto a fornire, come quest'ultimo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base di documenti di "data certa", con esclusione di prove generiche; pertanto il giudice non può ammettere tali prove ex art. 421 cod. proc. civ. poiché questa norma gli consente esclusivamente di superare i limiti stabiliti dal codice civile in via generale (artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ.) per la prova testimoniale, ma non anche limiti fissati dall'ordinamento giuridico per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma sia "ad substantiam" sia "ad probationem". (V 568/89; (V 8291/87, mass n 455887; (V 1807/87, mass n 451171; (V 26/84; (Conf 2943/88, mass n 508503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)