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Sez. 2, Sentenza n. 561 del 12/02/1975 (Rv. 373864 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373864-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*

In Sede di rinvio le parti, le quali ai sensi dell'art 394, secondo comma cod proc civ conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui era stata pronunziata la sentenza cassata, sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza di Cassazione, salvo il caso in cui quest'ultima abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di un'ulteriore attivita difensiva (come quando si tratti di dare applicazione ad una legge sopravvenuta, ovvero siano stati rilevati vizi procedimentali che abbiano impedito alle parti il pieno Esercizio dei diritti loro spettanti). (V 2240/73, mass n 365499; 1531/73, mass n 364311).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)