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Sez. L, Sentenza n. 3081 del 23/10/1974 (Rv. 371546 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - VALORE CONFESSORIO - LIMITI - VALORE DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA - IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA. *
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371546-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - VALORE CONFESSORIO - LIMITI - VALORE DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA - IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA. *

La dichiarazione del prestatore di lavoro subordinato di avere ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza dipendente dal rapporto di lavoro e di essere stato quindi integralmente soddisfatto e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, solo in concorso di determinate circostanze puo assumere il valore di una transazione o di una rinuncia agli effetti previsti dall'art 2113 cod civ, sempre che di tali negozi ricorrano i necessari requisiti. La suddetta dichiarazione, che puo assumere anche il valore di una confessione, con efficacia probatoria che resta, per altro, limitata ai fatti e non si estende quindi alle espressioni di giudizio, costituisce invece, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta pertanto una mera dichiarazione di scienza o di giudizio, priva di ogni efficacia negoziale, che non preclude quindi al dichiarante, ove il giudizio da lui espresso si riveli erroneo, la possibilita di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei suoi diritti ancora non soddisfatti. (V 3017'72, mass n 360774; 2883'72, mass n 360613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)