Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 11/03/1997 (Rv. 502956 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Norma attributiva della rappresentanza a ciascuno dei soci - Derogabilità - Rappresentanza congiuntiva - Prevista da clausola iscritta nel registro delle imprese - Stipulazione del contratto da parte di uno solo dei rappresentanti - Conseguenze - Inefficacia e non annullabilità - Ratifica ex art. 1399 cod. civ. - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
Nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ. ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal "falsus procurator".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)