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Sez. L, Sentenza n. 16376 del 20/08/2004 (Rv. 576007 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Firma congiunta degli amministratori - Previsione nello statuto della società - Opponibilità ai terzi - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576007-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

La clausola di uno statuto di una società che prevede la firma congiunta degli amministratori è opponibile ai terzi, atteso che l'inopponibilità delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, di cui al secondo comma dell'art. 2384 cod. civ. (nel testo sostituito dal d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 e prima delle modifiche apportate dalla legge 24 novembre 2000, n. 340), riguarda unicamente il contenuto della rappresentanza e non l'esistenza stessa del potere di rappresentanza, come si desume dalla duplice pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese e menzione nel bollettino ufficiale delle spa e delle srl) cui viene sottoposta l'indicazione della titolarità (congiunta o disgiunta) della rappresentanza pluripersonale, in forza del combinato disposto degli artt. 2383 sesto comma e 2457 ter c.c., attuativi della facoltà concessa al legislatore nazionale dall'art 9 n. 3 della direttiva comunitaria 9 marzo 1968 n.151, che consente agli stati membri di rendere opponibili ai terzi simili disposizioni statutarie alla condizione che siano rispettati gli adempimenti di pubblicità previsti dalla direttiva stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2457 ter, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5, Direttive Commissione CEE 09/03/1968 num. 151 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)