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Sez. 3, Sentenza n. 7134 del 21/03/2013 (Rv. 625744 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Fornitura di gas metano per uso domestico - Agevolazioni I.V.A. per determinati tipi di fornitura - Obbligo di informazione a carico del somministrante - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625744-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

L'azienda somministratrice di gas per uso domestico non ha alcun obbligo contrattuale, nemmeno alla stregua del dovere di buona fede, di informare l'utente circa la possibilità, installando due diversi impianti, di beneficiare d'una aliquota I.V.A. ridotta (del 10%, invece che del 20%) per i consumi di gas metano destinato alla cottura dei cibi ed alla produzione di acqua calda, onde non risponde dei danni, a meno che l'utente non alleghi e dimostri in giudizio che quella informazione, se fornita, gli avrebbe consentito di realizzare un effettivo vantaggio economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 127 n. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)