Sez. L, Sentenza n. 6867 del 19/05/2001 (Rv. 546811 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea indicazione (in eccesso) dell'INPS all'assicurato del numero dei contributi versati - Dimissioni dell'interessato - Danno conseguente - Responsabilità dell'INPS - Natura di illecito contrattuale - Onere probatorio gravante in capo all'INPS - Portata - Sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'erronea comunicazione dell'INPS - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi e la presentazione della domanda, poi rigettata, di conseguimento di pensione di anzianità, sulla base dell'erroneo calcolo dei contributi effettivamente versati, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Istituto, del generale obbligo, a carico dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. A tale responsabilità l'INPS si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipenda da un evento allo stesso non imputabile. L'accertamento in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'INPS è rimesso al giudice del merito, è non è censurabile in Cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato. (Nella specie, la SC. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il carattere macroscopico, sì da poter essere agevolmente rilevato dall'interessato, dell'errore nella comunicazione dell'INPS all'interessato dei contributi versati per il solo fatto che il calcolo effettuato dall'Istituto non aveva tenuto conto delle brevi interruzioni verificatesi nel corso del rapporto di lavoro.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)