Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 19/02/2002 (Rv. 552350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie attribuitegli per competenza per materia, o di valore indeterminato - Individuazione del mezzo d'impugnazione - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Avvenuta concessione alle parti di stare in giudizio personalmente - Rilevanza preclusiva - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le sentenze del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie siano di valore indeterminato o la competenza gli sia attribuita ex art.7, comma terzo, cod. proc. civ. (qualunque ne sia il valore), dovendo essere decise secondo diritto, devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia permesso alle parti di stare in giudizio personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)