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Sez. 2, Sentenza n. 14527 del 19/11/2001 (Rv. 550363 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie attribuitegli per competenza per materia o eccedenti il valore di due milioni di lire - Individuazione del mezzo di impugnazione - Appello - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550363-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie superino il valore di due milioni di lire o la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. 1, 2 e 3, cod. proc. civ. (qualunque ne sia il valore), devono essere impugnate mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339, primo comma, cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 cod. cit. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa,.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)