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Sez. L, Sentenza n. 5966 del 21/11/1984 (Rv. 437633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

A norma dell'art. 32 primo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, dettato in attuazione dei principi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, il diritto del lavoratore eletto alla carica di consigliere comunale (o provinciale) di assentarsi dal servizio, senza alcuna decurtazione della retribuzione, è previsto solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato e perciò non anche per il tempo che il singolo consigliere impiega in attività (come quelle di studio e di preparazione degli interventi) non consistenti nell'effettiva partecipazione ai compiti istituzionali del consiglio, cioè alle adunanze, ancorché a tali compiti si ricolleghino in funzione preparatoria e strumentale. (V C. cost. 193/81; (Conf 3770/82, mass n 421729; (Conf 1635/79, mass n 397981).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)