Sez. 1, Sentenza n. 845 del 26/01/2000 (Rv. 533170 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Decreto di nomina dei liquidatori ex art. 2450 cod. civ. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Condizioni - Mancanza di disaccordo in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento - Necessità - Impossibilità di funzionamento dell'assemblea determinata da disaccordo dei soci - Incidenza sulla natura del decreto di nomina dei liquidatori e sulla sua ricorribilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA
Il decreto con il quale il presidente del tribunale provvede a norma dell'art. 2450 cod. civ. alla nomina dei liquidatori di una società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea non ha contenuto decisorio, ma si configura come provvedimento di volontaria giurisdizione, come tale non soggetto a sindacato in sede di legittimità neppure nella forma del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., a nulla rilevando che l'incapacità dell'assemblea di attivarsi, sia pure soltanto per dare avvio alla fase di liquidazione, sia determinata da un aspro conflitto tra i soci, ove tale conflitto non riguardi la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della società, ma le abbia realizzate e il decreto presidenziale non abbia "risolto" tale conflitto, ma si sia limitato a prendere atto di un effetto oggettivo di esso, ossia l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)