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Sez. 1, Sentenza n. 11798 del 21/11/1998 (Rv. 520937 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Società di capitali - Decreto presidenziale di nomina dei liquidatori emesso nonostante il disaccordo tra i soci circa la sussistenza della causa di scioglimento della società - Natura decisoria - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520937-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto con il quale il Presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2450, terzo comma cod. civ.) non è suscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., attesone il carattere di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di qualsivoglia contenuto decisorio, senza che assuma rilievo la circostanza che, in ordine alla sussistenza o meno della causa di scioglimento della società, sia precedentemente insorto contrasto tra i soci. (Vedi Sent. Corte Cost. 27 giugno 1968, n.77).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)