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Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 02/02/2001 (Rv. 543608 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto del Presidente del Tribunale di nomina del liquidatore emanato concordi i soci circa la sussistenza della causa di scioglimento della società - Natura giuridica - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543608-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto con il quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina del liquidatore di una società, nel caso in cui risulti pacifica la sussistenza della causa di scioglimento, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, onde non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, essendo stato il provvedimento di nomina emesso in una situazione in cui i soci di una società in nome collettivo concordavano in ordine all'esistenza di una causa di scioglimento della società, che della liquidazione costituisce il presupposto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, atteso che tale provvedimento non risolveva un contrasto sul fatto che la società si trovasse in stato di liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)