Sez. 1, Sentenza n. 8081 del 05/09/1996 (Rv. 499477 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Autorità che ha emesso l'ordinanza - Ordinanza emessa dal Prefetto - Legittimazione passiva - Prefetto - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
L'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 identifica nella "autorità che ha emesso l'ordinanza" la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione legislativa, nel corso dell'intero giudizio, pur in caso di impugnazione. Pertanto, quando oggetto dell'opposizione sia l'ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale spetta al Prefetto il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, anche nel giudizio di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore deve essere notificato al Prefetto e non al Ministro dell'Interno.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)