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Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 09/04/1999 (Rv. 525113 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Attiva e passiva - Individuazione - Criteri - Autorità emanante il provvedimento - Riferimento esclusivo - Necessità - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto dall'autorità gerarchicamente sovraordinata (Ministero dell'interno anziché Prefetto) - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525113-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi investito della legittimazione tanto ad agire quanto a contraddire in giudizio, nel caso di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria dell'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione, esclusivamente l'autorità che tale provvedimento abbia emanato (nella specie, il prefetto), con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione presentato dall'organo gerarchicamente sovraordinato (nella specie, Ministro degli interni).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)