diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5827 del 11/06/1998 (Rv. 516373 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ordinanza - ingiunzione prefettizia - Opposizione ed eventuale impugnazione per cassazione della sentenza pretorile - Legittimazione passiva del Prefetto - Sussistenza - Opposizione a processo verbale di contestazione dell'infrazione - Legittimazione passiva del Prefetto - Esclusione - Legittimazione passiva dell'organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatori - Sussistenza - Fattispecie relativa a processo verbale di accertamento redatto dalla Polizia stradale.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516373-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile che decide sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa dal Prefetto va notificato al Prefetto stesso e non al Ministro dell'Interno, in quanto il primo, benché organo periferico del secondo, agisce nell'ambito di una sua specifica autonomia funzionale. Tale principio non vale, però, nelle ipotesi in cui l'opposizione non è rivolta contro l'ordinanza - ingiunzione prefettizia, bensì contro il processo verbale di contestazione dell'infrazione; ipotesi in cui l'atto di opposizione e, quindi, l'eventuale impugnazione avverso la sentenza pretorile vanno notificati all'organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatori (nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente notificato il ricorso per cassazione al Ministro dell'Interno, quale organo gerarchicamente sovraordinato alla Polizia stradale, che aveva redatto il verbale di accertamento dell'infrazione sottoposto ad opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)