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Sez. 3, Ordinanza n. 25212 del 18/01/2012 Cc. (dep. 26/06/2012) Rv. 253050 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Fase esecutiva - Revoca -
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253050-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sanzione dell'ordine di demolizione, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)