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Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 21/11/2012 Cc. (dep. 23/01/2013) Rv. 254426 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Fase esecutiva - Revoca - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254426-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. (La S.C., nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)