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Sez. 1, Sentenza n. 24416 del 19/11/2009 (Rv. 610876 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Assegno erogato al collaboratore di giustizia ex art.13 del d.l. n.8 del 1991 - Natura alimentare - Fondamento - Conseguenze - Acquisizione all'attivo fallimentare - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610876-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

L'assegno di mantenimento erogato a norma dell'art.13 del d.l. 10 gennaio 1991, n.13 ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare, in quanto conferito a chi si trovi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e determinato in ragione delle condizioni del collaboratore e delle persone a suo carico; pertanto, in caso di intervenuto fallimento del collaboratore, il giudice delegato non può disporne l'acquisizione neppure parziale all'attivo fallimentare, essendo tale potere, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della legge fall., esercitabile sulle sole quote di reddito che non abbiano tale specifica destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 438 com. 1, Decreto Legge 10/01/1991 num. 8 art. 13 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)