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Sez. L, Sentenza n. 5919 del 07/07/1987 (Rv. 454309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RISSA ALLA STREGUA DI UNA PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NOZIONE PENALISTICA DEL DELITTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DIVERBIO DEGENERATO IN VIE DI FATTO TRA DUE SOLI LAVORATORI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RISSA ALLA STREGUA DI UNA PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NOZIONE PENALISTICA DEL DELITTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DIVERBIO DEGENERATO IN VIE DI FATTO TRA DUE SOLI LAVORATORI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La clausola di un contratto collettivo (nella specie, art. 25 del C.C.n.L. per i metalmeccanici dell'industria privata del 1979) che consideri come giusta causa di licenziamento la rissa (ed altre specifiche figure delittuose) deve essere interpretata tenendo conto della relativa nozione penalistica del delitto, il quale consiste in una violenta contesa fra tre o più persone tutte animate dall'intento di recare offesa agli avversari e si caratterizza per la sua attitudine ad espandersi; con la conseguenza che siffatta causa di licenziamento non è configurabile nel caso di diverbio, sia pure degenerato in vie di fatto, tra due soli lavoratori. (V 1224/74, mass n 369279).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)