Sez. L, Sentenza n. 23484 del 12/11/2007 (Rv. 600148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Contenuto - Specificità - Necessità - Mera contrapposizione di interpretazione diversa da quella criticata - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad interpretazione del CCNL per i metalmeccanici in riferimento alla clausola di licenziamento per rissa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., interpretando l'art. 25 del CCNL per i metalmeccanici, aveva ricondotto la rissa svoltasi all'interno degli uffici all'ipotesi di cause di licenziamento con preavviso (lett. A), che include la rissa fuori dai reparti di lavorazione e non alla diversa previsione (lett. B) di licenziamento senza preavviso per rissa all'interno dei reparti di lavorazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)