diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 120 del 11/01/1967 (Rv. 325803 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - INEFFICACIA - NULLITA PER INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - RESPONSABILITA AGGRAVATA DEL CREDITORE PROCEDENTE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1967-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325803-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - INEFFICACIA - NULLITA PER INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - RESPONSABILITA AGGRAVATA DEL CREDITORE PROCEDENTE - DISCIPLINA.*

La nullita del pignoramento, per incompetenza dell'aiutante ufficiale giudiziario procedente, caratterizza la procedura esecutiva come illegittima, senza renderla ingiusta, e pertanto la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal debitore deve essere decisa con riferimento al primo comma dell'art. 96 cod.proc.civ., non essendo applicabile ne il secondo comma dello stesso art. 96, il quale riguarda le procedure ingiuste, cioe quelle promosse sulla base di un diritto sostanziale inesistente, ne l'art. 2043 cod.civ., non potendosi ravvisare nell'Esercizio, non regolare per un difetto formale, di un proprio diritto, il carattere della illiceita od antigiuridicita che sta a base di questa norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)