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Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 06/02/2001 (Rv. 544152 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione meramente facoltativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544152-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, esclude che questa possa risiedere in ragioni di mera opportunità, atteso che la previsione di un controllo immediato in Cassazione di tali provvedimenti - mirante a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente essenziale la durata ragionevole del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità- dipendenza - preclude che il fondamento della sospensione ope iudicis possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)