Sez. 5, Sentenza n. 13087 del 15/06/2011 (Rv. 618381 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Illegittimità per contrasto con la direttiva n. 69/335/CEE - Conseguenze - Dovere del giudice e della P.A. di disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria - Configurabilità - Diritto del contribuente a richiedere il rimborso - Spettanza - Indicazione del credito di imposta nel bilancio di liquidazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese, per ogni anno solare successivo alla iscrizione, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 è illegittima in quanto contrastante con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969, direttiva quest'ultima direttamente ed immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale (direttiva cd. "self executing"), poiché ha un contenuto chiaro, preciso e dettagliato. Ne deriva che il giudice nazionale e del pari la P.A. hanno il dovere di disapplicare la norma interna ed il contribuente ha il diritto di formulare la domanda di rimborso della tassa di concessione eventualmente versata, anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, senza che possa assumere rilevanza ostativa, nel caso in cui la società avente titolo al rimborso sia stata posta in liquidazione, l'omessa indicazione del credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)